Al momento del primo accesso ispettivo, può verificarsi che l’organo di vigilanza accerti che ricorrano le condizioni per adottare il provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale, per effetto del quale si può determinare la cessazione temporanea dell’attività di un’impresa.
Tale istituto è stato profondamente rivisitato dal DL 146/2021, convertito dalla Legge 215/2021, che è andato nella direzione di incrementare le previsioni a tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.
Per effetto della normativa oggi vigente, la sospensione deve (sparisce ogni discrezionalità rispetto alla precedente disciplina) essere adottata in tutti i settori di attività da ispettori del lavoro, dell’INPS e dell’INAIL (quindi dell’INL) nonché da ispettori ASL; vi è, dunque, l’attribuzione anche agli ispettori INL di competenze ad accertare e contestare illeciti in materia prevenzionistica, al pari di quelli della ASL, a prescindere dal settore di intervento, quando
- viene accertato l’impiego di personale in nero in misura pari o superiore al 10% (prima era il 20%) del totale dei lavoratori presenti;
- vengono riscontrate gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, come individuate nell’Allegato 1 al DL 146/2021 (scompare la previsione di violazioni reiterate).
Il provvedimento di sospensione viene rilasciato in genere contestualmente al verbale di primo accesso ispettivo e, come in passato, esplica i suoi effetti solo per l’unità produttiva nella quale sono presenti le condizioni che ne impongono l’adozione.
Inoltre, sull’adozione del provvedimento di sospensione non influisce il fatto che le posizioni lavorative sono regolarizzate nel corso dell’accesso, atteso che la valutazione della sussistenza delle condizioni per l’adozione del provvedimento deve essere fatta dall’organo di vigilanza al momento dell’accesso.
Come nel sistema previgente, la sospensione dell’attività può decorrere dalle ore 12 del giorno lavorativo successivo a quello della sua emanazione; essa, poi, non viene adottata in caso di microimpresa (da intendersi con tale espressione l’ipotesi in cui si registra l’occupazione del solo lavoratore irregolare, che va comunque allontanato dall’ispettore).
Invece, il provvedimento di sospensione per gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro dovrà essere di norma adottato con effetto immediato.
Va, altresì, segnalato che – qualora dagli accertamenti ispettivi emergano condizioni per adottare i provvedimenti di sospensione sia per lavoro nero che per violazioni della normativa in materia di salute e sicurezza – l’organo di vigilanza adotterà comunque un provvedimento unico, fermo restando che, ai fini della revoca dello stesso, dovranno essere regolarizzate tutte le violazioni accertate, sia quelle riferite alla regolarizzazione dei rapporti dei lavoratori in nero che quelle inerenti le violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.
In merito, deve evidenziarsi che in caso di accertamento di violazioni in materia di salute e sicurezza, gli ispettori procedenti adotteranno i relativi provvedimenti sanzionatori, oltre alla sospensione dell’attività, attraverso la preventiva prescrizione con la procedura di cui al D.lgs. n. 758/1994.
Infine, soprattutto in ambito di violazioni che possono determinare pericolo per la salute e la sicurezza dei lavoratori, la normativa prevede la possibilità per l’organo di vigilanza di imporre, oltre alla sospensione, ulteriori e specifiche misure atte a far cessare le situazioni di pericolo; tale facoltà può essere esercitata dagli ispettori attraverso il potere di disposizione di cui all’art. 10 DPR 520/1955.
Cosa può fare il destinatario di un provvedimento di sospensione
- Se lo ritiene erroneamente applicato (perché, ad esempio, il personale ritenuto in nero dall’organo di vigilanza è stato invece regolarmente assunto da un momento precedente l’accesso ovvero perché le violazioni in materia di sicurezza sul lavoro non sussistono), può chiederne l’annullamento, dando ovviamente la dimostrazione che le assunzioni dei lavoratori ritenuti in nero dagli ispettori sono state effettuate prima dell’accesso ispettivo e/o che le violazioni contestate in materia di salute e sicurezza sul lavoro non sono sussistenti.
- Qualora, viceversa, il personale trovato presente sul luogo di lavoro non è regolarmente assunto oppure se le violazioni in materia di salute e sicurezza sono sussistenti, può fare acquiescenza al provvedimento e chiederne la revoca, facendo apposita istanza all’ITL territorialmente competente.
L’istanza di revoca deve essere accompagnata dalla regolarizzazione dei lavoratori in nero (che deve avvenire con contratto a t.i., anche parziale non inferiore al 50% dell’orario di lavoro oppure contratto a t.d. pieno di almeno 3 mesi), anche sotto il profilo degli adempimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro e dal pagamento della intera somma aggiuntiva prevista dalla legge di € 2.500, se il numero dei lavoratori irregolari è fino a 5 oppure di € 5.000, se il numero dei lavoratori in nero è superiore a 5 (ovvero dal pagamento del 20% di essa, dunque di € 500/1.000); in questo secondo caso l’importo residuo, maggiorato del 5%, deve essere versato entro 6 mesi dalla data di presentazione dell’istanza di revoca e, se non viene pagato, è intrapresa azione di esecuzione forzata per il suo recupero coattivo.
Per quanto attiene, invece, alla somma aggiuntiva nell’ipotesi di sospensione per motivi di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, essa è indicata nell’Allegato 1 al DL 146/2021 in riferimento a ciascuna violazione.
Da ultimo, si evidenzia che le somme aggiuntive sono raddoppiate se nei confronti del destinatario del provvedimento di sospensione sia stato adottato un analogo provvedimento nei 5 anni precedenti.
Appare opportuno, poi, precisare che per ottenere la revoca della sospensione per lavoro nero non è necessario il mantenimento in servizio per 3 mesi del/i lavoratore/i regolarizzato/i.
Inoltre, se i lavoratori in nero sono bambini oppure clandestini (e, in quanto tali, non regolarizzabili), la sospensione potrà essere revocata a condizione che per essi vengano versati i contributi per il lavoro svolto e venga in ogni caso pagata la somma aggiuntiva.
Da ultimo, va evidenziato che la revoca della sospensione si può anche chiedere senza fare acquiescenza al provvedimento, ma esclusivamente perché essa è necessaria per evitare che l’attività lavorativa non prosegua; in tali casi, è opportuno precisare nell’istanza di revoca che essa viene formulata solo per tali fini, con riserva di impugnativa dell’atto.
- Se, infine, il destinatario del provvedimento di sospensione lo ritiene illegittimo, può ovviamente impugnarlo.
In tali casi va evidenziato che l’attività lavorativa rimane sospesa, limitatamente all’unità produttiva per la quale il provvedimento è stato adottato.
La norma prevede la facoltà di impugnativa solo avverso il provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale adottato per lavoro nero, contro il quale è ammesso ricorso alla Direzione Interregionale del Lavoro (DIL) territorialmente competente entro trenta giorni dalla notifica.
La DIL è tenuta a pronunciarsi entro il termine di 30 giorni (il termine per la decisione nella disciplina previgente era di 15 giorni), decorso il quale senza risposta il ricorso si intende accolto.
Non esiste più la previsione della possibilità di impugnare il provvedimento di sospensione per violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro alla Giunta Regionale, essendo la cognizione di tale provvedimento rimessa al giudice penale, il quale deciderà sul provvedimento in conseguenza degli esiti del procedimento penale scaturente dalla prescrizione obbligatoria ex D.lgs. 758/1994.
Se il ricorso viene accolto, vengono meno gli effetti della sospensione e, qualora il ricorrente abbia pagato la somma aggiuntiva (in tutto o in parte), potrà ovviamente richiederne il rimborso.
Infine, va evidenziato che – in alternativa al ricorso amministrativo di cui sopra – avverso il provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale è sempre possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento.
Per completezza espositiva, da ultimo, deve darsi atto di cosa accade nel caso in cui il destinatario del provvedimento di sospensione non ottemperi.
Al riguardo è prevista una distinzione di pena a seconda della categoria della violazione:
- l’arresto fino a sei mesi, se non viene rispettato un provvedimento di sospensione adottato per gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro;
- l’arresto da tre a sei mesi o l’ammenda da € 2.500 ad € 6.400 nelle ipotesi di lavoro irregolare.






