Nel rapporto di lavoro subordinato uno degli equivoci più frequenti riguarda la natura della prestazione richiesta al lavoratore. Ancora oggi, in molte realtà aziendali, si tende a sovrapporre l’obbligo di diligenza con un presunto obbligo di risultato, generando aspettative non sempre coerenti con l’impianto giuridico del rapporto.
La prestazione lavorativa, salvo ipotesi particolari, è fondata sull’obbligo di mezzi: il lavoratore è tenuto a svolgere l’attività con diligenza, correttezza e rispetto delle direttive, ma non garantisce il conseguimento di un risultato predeterminato. Questo principio assume un peso decisivo quando si entra nel terreno delle contestazioni disciplinari o del licenziamento per scarso rendimento.
Nella pratica, molte criticità nascono da obiettivi non chiaramente definiti, strumenti inadeguati, carichi di lavoro squilibrati o modifiche organizzative non accompagnate da un adeguato supporto formativo. In questi contesti, imputare al lavoratore il mancato raggiungimento del risultato rischia di essere una forzatura, difficilmente sostenibile in sede contenziosa.
Il consulente del lavoro ha un ruolo chiave nel riportare equilibrio: aiutare l’impresa a distinguere tra reale inadempimento e semplice insoddisfazione del risultato, e guidarla nella costruzione di sistemi di valutazione coerenti e difendibili. Questo contributo offre una lettura di orientamento generale; l’approfondimento collegato consente di riflettere ulteriormente sui confini tra legittima pretesa datoriale e abuso organizzativo.






