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Informa360 / Lavoro e previdenza / Agevolazioni lavoratori in condizione di disabilità

Agevolazioni lavoratori in condizione di disabilità

20 Gennaio 2026
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Massimiliano Berrarduccidi Massimiliano Berrarducci
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NORMATIVA DI RIFERIMENTO: la disposizione agevolativa è presente nell’art. 10 del D. Lgs. 151/2015, che ha modificato l’art. 13 della L. 69/1999, ed è stata resa operativa dall’INPS con circolare n. 99 del 13 giugno 2016.

DATORI DI LAVORO BENEFICIARI: il beneficio è riconosciuto a tutti i datori di lavoro privati, soggetti o meno all’obbligo di assunzione di cui alla L. 68/1999, a prescindere dalla circostanza che abbiano o meno la natura di imprenditore. Rientrano tra i datori di lavoro ammessi a godere del beneficio anche gli enti pubblici economici (EPE).

LAVORATORI INTERESSATI, BENEFICIO E DURATA: la misura e la durata del beneficio variano a seconda del soggetto interessato e della tipologia di contratto instaurato. In particolare, l’incentivo è pari:

  1. al 70% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali per i lavoratori disabili assunti a tempo indeterminato che abbiano una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79% o minorazioni ascritte dalla I alla III categoria di cui alle tabelle annesse al T.U. delle norme in materia di pensioni di guerra (la durata del beneficio per contratti a tempo indeterminato è 36 mesi);
  2. al 35% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali per i lavoratori disabili che abbiano una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67% e il 79% o minorazioni ascritte dalla IV alla VI categoria di cui alle tabelle annesse al T.U. delle norme in materia di pensioni di guerra (la durata del beneficio per contratti a tempo indeterminato è 36 mesi);
  3. al 70% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali per i lavoratori con disabilità intellettiva e psichica che comporta una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45% (la durata beneficio per contratti a tempo indeterminato è 60 mesi; per contratti a tempo determinato non inferiori a 12 mesi, il beneficio dura per tutta la durata del contratto).

RAPPORTI DI LAVORO INTERESSATI:

L’incentivo spetta per le assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni a tempo indeterminato di un rapporto a termine, anche a tempo parziale, decorrenti dal 1° gennaio 2016. Per i lavoratori con disabilità intellettiva e psichica che comporti una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%, l’incentivo può essere riconosciuto, per tutta la durata del contratto, anche per le assunzioni a tempo determinato purché tali rapporti abbiano una durata non inferiore a 12 mesi.
L’incentivo spetta anche per i seguenti rapporti:

  • rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro ai sensi della L. 142/2001;
  • rapporti di lavoro subordinato a domicilio;
  • assunzioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione, sia nell’ipotesi in cui l’invio in missione sia a tempo determinato che nelle ipotesi in cui sia a tempo indeterminato.

Con riferimento ai contratti di somministrazione, si precisa che, come espressamente previsto dall’art. 31, co. 1, lett. e), del D. Lgs. 150/2015, i benefici economici legati all’assunzione o alla trasformazione di un contratto di lavoro sono trasferiti in capo all’utilizzatore.

CONDIZIONI DI APPLICABILITÀ DEL BENEFICIO (ai fini dell’ottenimento del beneficio devono essere rispettate):

  • le condizioni e i principi previsti dall’art. 31 del d.lgs. 150/2015;
    le regole in materia di regolarità contributiva previste dall’art. 1 (commi 1175 e 1176) della L. n. 296/2006;
  • la realizzazione dell’incremento netto dell’occupazione, rispetto alla media della forza occupata nell’anno precedente l’assunzione o la trasformazione;
  • le condizioni generali di compatibilità con il mercato interno, previste dall’articolo 33 e dal capo primo del Regolamento (CE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014.

PRINCIPI PER LA CONCESSIONE DEGLI SGRAVI:

L’INPS (circ. 99/2016) ha precisato che, con riferimento ai principi generali in materia di fruizione degli incentivi all’occupazione, previsti dall’art. 31 del D. Lgs.150/2015, per le assunzioni effettuate per assolvere all’obbligo di cui all’art. 3 della L. 68/1999 questi non possono trovare applicazione. Difatti, mentre gli ordinari incentivi all’assunzione intendono orientare la scelta del datore di lavoro verso l’assunzione di un lavoratore svantaggiato, sul presupposto che il datore di lavoro sia libero di scegliere se assumere e con quale lavoratore eventualmente instaurare il rapporto, la previsione legale di cui all’art. 13 della L. 68/1999 intende per lo più rendere meno gravoso l’adempimento di un obbligo di assunzione, previsto dalla medesima legge in considerazione della speciale condizione di svantaggio, costituita dalla disabilità. La suddetta deroga deve considerarsi legittima solo nelle ipotesi di assunzioni obbligatorie; pertanto, nell’ipotesi di assunzioni di lavoratori disabili effettuate oltre la cosiddetta “quota di riserva” di cui all’art. 3 della L. 68/1999, devono trovare applicazione i principi enunciati nell’art. 31 del D. Lgs.150/2015 di seguito riportati:

  1. gli incentivi non spettano se l’assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva, anche nel caso in cui il lavoratore avente diritto all’assunzione viene utilizzato mediante contratto di somministrazione.
  2. gli incentivi non spettano se l’assunzione viola il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine, anche nel caso in cui, prima dell’utilizzo di un lavoratore mediante contratto di somministrazione, l’utilizzatore non abbia preventivamente offerto la riassunzione al lavoratore titolare di un diritto di precedenza per essere stato precedentemente licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine;
  3. gli incentivi non spettano se il datore di lavoro o l’utilizzatore con contratto di somministrazione hanno in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l’assunzione, la trasformazione o la somministrazione siano finalizzate all’assunzione di lavoratori inquadrati ad un livello diverso da quello posseduto dai lavoratori sospesi o da impiegare in diverse unità produttive;
  4. gli incentivi non spettano con riferimento a quei lavoratori che sono stati licenziati nei 6 mesi precedenti da parte di un datore di lavoro che, al momento del licenziamento, presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che assume o utilizza in somministrazione, ovvero risulta con quest’ultimo in rapporto di collegamento o controllo;
  5. con riferimento al contratto di somministrazione, i benefici economici legati all’assunzione o alla trasformazione di un contratto di lavoro sono trasferiti in capo all’utilizzatore e, in caso di incentivo soggetto al regime de minimis, il beneficio viene computato in capo all’utilizzatore;
  6. nei casi in cui le norme incentivanti richiedano un incremento occupazionale netto della forza lavoro mediamente occupata, il calcolo si effettua mensilmente, confrontando il numero di lavoratori dipendenti equivalente a tempo pieno del mese di riferimento con quello medio dei 12 mesi precedenti, avuto riguardo alla nozione di “impresa unica” di cui all’articolo 2, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, escludendo dal computo della base occupazionale media di riferimento sono esclusi i lavoratori che nel periodo di riferimento abbiano abbandonato il posto di lavoro a causa di dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento per raggiunti limiti d’età, riduzione volontaria dell’orario di lavoro o licenziamento per giusta causa.
    Al riguardo, la Circolare INPS n. 99/2016 (stante la peculiarità dei soggetti interessati al relativo contratto di lavoro) ha chiarito che tali principi non possono trovare applicazione per le assunzioni effettuate per assolvere all’obbligo, ex art. 3, legge n. 68/1999.
    Tale deroga deve considerarsi legittima solo nelle ipotesi di assunzioni obbligatorie; pertanto, nell’ipotesi di assunzioni di lavoratori disabili effettuate oltre la cd. “quota di riserva”, i principi normati dal richiamato art. 31, Dlgs. n. 150/2015 dovranno essere rispettati.
    Ai fini della determinazione del diritto agli incentivi e della loro durata, si cumulano i periodi in cui il lavoratore ha prestato l’attività in favore dello stesso soggetto, a titolo di lavoro subordinato o somministrato; non si cumulano le prestazioni in somministrazione effettuate dallo stesso lavoratore nei confronti di diversi utilizzatori, anche se fornite dalla medesima agenzia di somministrazione di lavoro, di cui all’articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo n. 276 del 2003, salvo che tra gli utilizzatori ricorrano assetti proprietari sostanzialmente coincidenti ovvero intercorrano rapporti di collegamento o controllo.
    L’inoltro tardivo delle comunicazioni telematiche obbligatorie inerenti l’instaurazione e la modifica di un rapporto di lavoro o di somministrazione producono la perdita di quella parte dell’incentivo relativa al periodo compreso tra la decorrenza del rapporto agevolato e la data della tardiva comunicazione.

REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA: per l’accesso al beneficio, i datori di lavoro devono essere in possesso dei requisiti di regolarità contributiva che va verificata con riguardo ai singoli Istituti previdenziali, secondo la normativa di riferimento. Inoltre, l’agevolazione è subordinata all’applicazione – da parte del datore di lavoro – della sola parte economica e normativa degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Tale status è attestato dal possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC). Il DURC è un certificato che attesta contestualmente la regolarità di un’impresa per quanto concerne gli adempimenti INPS, INAIL (casse edili per il settore dell’edilizia) per la generalità delle aziende. La normativa prevede che se l’Ente preposto al rilascio del DURC è lo stesso che concede le agevolazioni, non vi è necessità di richiedere il documento. Per quanto attiene la richiesta, e il suo rilascio, del documento di regolarità contributiva, il Ministero del lavoro (circ. 5/2008) precisa che rappresenta una procedura meramente “virtuale”, in quanto l’istituto previdenziale che rilascia il DURC è lo stesso soggetto che ammette il richiedente alla fruizione del beneficio.
Conseguentemente, l’azienda destinataria del beneficio provvederà, come per il passato, ad indicare, secondo le ordinarie procedure (flusso Uniemens – Autoliquidazione INAIL), il codice identificativo del beneficio lasciando all’istituto la verifica del requisito della regolarità contributiva ai fini della fruizione dell’agevolazione richiesta.
Evidentemente, l’azienda interessata, per evitare risvolti negativi dalla verifica d’ufficio da parte degli istituti previdenziali, dovrà, al suo interno, verificare di possedere i requisiti per la regolarità contributiva.

RISPETTO DELLE REGOLE GENERALI DI COMPATIBILITÀ CON IL MERCATO INTERNO:
il datore di lavoro dovrà verificare che:

  • non rientri tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in conto bloccato, gli aiuti individuali definiti come illegali o incompatibili della Commissione Europea (art. 46 legge 24 dicembre 2012, n. 234);
  • non sia un’impresa in difficoltà, come definita dall’articolo 2, paragrafo 18, del Regolamento (CE) 651/2014.

Di tali condizioni viene fatta menzione nell’istanza di ammissione al beneficio.

COORDINAMENTO CON ALTRI BENEFICI: in ragione della finalità della normativa di realizzare una concreta promozione dell’inserimento e della integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro, nell’eventualità in cui sussistano sia i presupposti di applicazione dell’incentivo previsto per l’assunzione di disabili, sia i presupposti di applicazione di incentivi previsti da altre disposizioni sotto forma di riduzione contributiva in senso stretto, il datore di lavoro può godere per il medesimo lavoratore di entrambi i benefici purché la misura complessiva degli incentivi non superi la misura del 100% dei costi salariali. Il limite alla possibilità di cumulo con altri benefici dovrà essere analizzato alla luce della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato.

PROCEDURA DI RICHIESTA: ai fini dell’ammissione all’incentivo il datore di lavoro dovrà inoltrare all’INPS (tramite l’applicazione DiResCo – modulo “151-2015”) una domanda preliminare di ammissione all’incentivo, specificando:

  • i dati identificativi del lavoratore nei cui confronti è intervenuta o potrebbe intervenire l’assunzione ovvero la trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine;
  • la tipologia di disabilità;
  • la tipologia di rapporto di lavoro e, se a tempo determinato, la sua durata;
  • l’importo dell’imponibile lordo annuo ed il numero di mensilità.

Entro 5 giorni dall’invio dell’istanza, l’Istituto, verificata la disponibilità residua delle risorse, comunicherà al datore di lavoro la possibilità di sfruttare il beneficio. Nei successivi 7 giorni il datore di lavoro dovrò, dunque, stipulare il contratto di assunzione ovvero di trasformazione. Entro 14 giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione di prenotazione positiva dell’Istituto, il datore di lavoro ha l’onere di comunicare l’avvenuta stipulazione del contratto di lavoro, chiedendo la conferma della prenotazione effettuata in suo favore.

ESPOSIZIONE IN UNIEMENS: il datore di lavoro, contraddistinto dal c.a. “2Y”, potrà sfruttare il beneficio tramite Uniemens indicando all’interno di <DenunciaIndividuale><DatiRetributivi>, l’elemento <Incentivo> contraddistinto da specifici codici appositamente predisposti per distinguere le varie tipologie sopra riportate.

ALTRE AGEVOLAZIONI: a mente dell’art. 1, co. 533, L. 145/2018, l’INAIL rimborserà al datore di lavoro il 60% della retribuzione corrisposta dal datore di lavoro – fino ad un massimo di 12 mesi – al lavoratore disabile destinatario di un progetto di reinserimento, mirato alla conservazione del posto di lavoro, che alla cessazione dello stato di inabilità temporanea assoluta non possa attendere al lavoro senza la realizzazione degli interventi individuati nell’ambito di un apposito progetto di reinserimento. Tale progetto può essere proposto dal datore di lavoro ed approvato dall’INAIL.

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