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Informa360 / Lavoro e previdenza / Impugnativa verbale unico di accertamento

Impugnativa verbale unico di accertamento

20 Gennaio 2026
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Avv. Antonio Sacconedi Avv. Antonio Saccone
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Ai sensi dell’art 33 della legge 183/2010 (Collegato Lavoro), il verbale unico di accertamento e notificazione deve contenere “l’indicazione degli strumenti di difesa e degli organi ai quali proporre ricorso, con specificazione dei termini per l’impugnazione”.

Vediamo, in dettaglio, quali sono i rimedi amministrativi (esperibili, cioè, all’interno della stessa Amministrazione che ha emanato gli atti) avverso i verbali ispettivi ed i termini per la loro proposizione, qualora ovviamente i destinatari non abbiano fatto acquiescenza agli accertamenti, determinando in tal modo la prosecuzione del procedimento sanzionatorio.

Se, dunque, i destinatari del verbale ispettivo decidono di impugnarlo, di seguito sono indicati gli strumenti di tutela avverso il verbale unico di accertamento e notificazione e i termini per l’impugnativa.

  1. I verbali unici emanati dall’INL (cioè da ispettori ex DTL, ispettori INPS e funzionari di vigilanza INAIL), se attengono alla materia della qualificazione o sussistenza del rapporto di lavoro, sono impugnabili con ricorso al Comitato per i rapporti di lavoro entro 30 giorni dalla scadenza del termine per ottemperare alla diffida (se contengono solo violazioni sanabili) oppure entro 30 giorni dalla scadenza del termine per ottemperare alla diffida e per pagare l’illecito amministrativo (se contengono sia violazioni diffidabili che non sanabili).

Il Comitato per i rapporti di lavoro è un organismo che insiste presso la Direzione Interregionale del Lavoro (DIL) ed è composto dal Capo DIL nonché dai Direttori INPS ed INAIL di una delle sedi rientranti nell’ambito territoriale di competenza della stessa DIL.

Il ricorso al Comitato per i rapporti di lavoro è deciso entro 90 giorni dalla ricezione da parte dell’organo collegiale adito; decorso inutilmente tale termine, il ricorso si intende respinto (silenzio-rigetto).

  1. I verbali unici emanati da organi diversi dall’INL, segnatamente quelli emanati da agenti e ufficiali di polizia di cui all’art. 13 legge 689/81 (es. Guardia di Finanza, Polizia di Stato, Carabinieri, Vigili Urbani ecc.) sono impugnabili con ricorso al Capo dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro (ITL) territorialmente competente entro 30 giorni dalla scadenza del termine per ottemperare alla diffida (se contengono solo violazioni sanabili) oppure entro 30 giorni dalla scadenza del termine per ottemperare alla diffida e per pagare l’illecito amministrativo (se contengono sia violazioni diffidabili che non sanabili). Il ricorso è deciso entro 60 giorni dal Capo ITL adito; decorso inutilmente tale termine, esso si intende respinto (silenzio-rigetto). Tali ricorsi sono proponibili avverso tutti i verbali degli agenti ed ufficiali di cui sopra, indipendentemente dalla materia oggetto del verbale medesimo.

I ricorsi di cui ai precedenti punti 1) e 2) sono decisi allo stato degli atti, cioè attraverso l’esame da parte dell’organo adito della documentazione prodotta dai ricorrenti e dagli organi di vigilanza. Non sono previsti contraddittori né audizioni

Essi, inoltre, sono dei veri e propri ricorsi amministrativi e con la loro proposizione si radica un contenzioso amministrativo, con la conseguenza che – ad esempio – finché perdura lo stato contenzioso, al ricorrente viene rilasciato il DURC.

  1. Avverso tutti i verbali unici di accertamento e notificazione, emanati da tutti gli organi di vigilanza, a prescindere dalla materia oggetto del verbale, i destinatari possono presentare scritti difensivi ai sensi dell’art. 18 legge 689/81, producendo documentazione a supporto delle proprie ragioni di difesa ed eventualmente anche chiedendo l’audizione personale. Gli scritti difensivi possono essere proposti entro 30 giorni dalla ricezione del verbale; si evidenzia, tuttavia, che trattasi di un termine ordinatorio, atteso che il suo mancato rispetto non comporta decadenze.

Non siamo in presenza, nella specie, di un vero e proprio ricorso amministrativo (quindi, a seguito di presentazione di scritto difensivo, ad es. il DURC non viene rilasciato), ma di una forma di partecipazione al procedimento, per effetto della quale il presunto trasgressore può fornire all’autorità procedente ogni elemento utile ai fini delle determinazioni definitive da assumere. 

Spesso tale forma di difesa, proprio per le sue caratteristiche di partecipazione attiva da parte dei destinatari degli atti, si rivela più efficace di un ricorso amministrativo in senso stretto.

Va evidenziato, da ultimo, che la proposizione di scritti difensivi ex art. 18 legge 689/81 risulta essere, allo stato delle norme, l’unico rimedio esperibile avverso i verbali dell’INL che non abbiano ad oggetto la qualificazione o la sussistenza del rapporto di lavoro.

  1. Dall’istituzione dell’INL, operativo dal 1.1.2017, vengono emessi da tale organo di vigilanza anche verbali che contengono solo violazioni contributive (ad es. omissione o evasione contributiva) oppure esclusivamente violazioni in materia di assistenza obbligatoria (premi INAIL). Tali verbali, a prescindere dal fatto che siano sottoscritti da funzionari di vigilanza INPS o INAIL ovvero da ispettori ITL, sono impugnabili con ricorso al Comitato per i rapporti di lavoro nei termini previsti per i ricorsi al Comitato esclusivamente se le violazioni contributive e/o assistenziali scaturiscono da qualificazione o sussistenza del rapporto di lavoro.

Diversamente, l’eventuale ricorso proposto al suddetto organo collegiale (Comitato) sarà dichiarato inammissibile. Avverso tali verbali, infine, non sono proponibili scritti difensivi ex art. 18 legge 689/81, atteso che dalle violazioni contestate (si ribadisce, contributive e/o assistenziali) non scaturiscono sanzioni amministrative.

  1. Gli atti di accertamento dei funzionari di vigilanza dell’INPS e dell’INL, se non inerenti la qualificazione e/o la sussistenza del rapporto di lavoro, che riguardano la materia della contribuzione obbligatoria, sono impugnabili secondo le previsioni di cui alla legge 9 marzo 1989, n. 88, che – al Capo III – individua gli organi competenti dell’INPS e le varie tipologie di contenzioso (nei verbali è espressamente indicato l’organo cui è possibile ricorrere ed i termini per l’impugnativa). In termini generali, comunque, i ricorsi in materia di contribuzione obbligatoria sono proponibili al Comitato Amministratore Fondo Pensione Lavoratori Dipendenti (FPLD) entro 90 giorni dalla ricezione del verbale di accertamento e si presentano esclusivamente on line alla sede provinciale INPS, che li istruisce e li trasmette al Comitato centrale utilizzando la procedura DICA (Decentramento Istruttoria Contenzioso Amministrativo). Il ricorso è deciso entro 90 giorni dalla sua proposizione; decorso tale termine senza risposta, esso si intende respinto (silenzio-rigetto) e la decisione è definitiva.
  2. Avverso i verbali INAIL, che riguardano l’applicazione delle tariffe dei premi, si può proporre ricorso amministrativo ai sensi del DPR 14.5.2001, n. 312 (da presentarsi esclusivamente in via telematica entro 30 giorni dalla ricezione del provvedimento):
  • alla Sede territoriale che ha emesso il verbale, se il provvedimento riguarda l’oscillazione del tasso medio di tariffa per il primo biennio di attività o l’oscillazione del tasso supplementare di tariffa per l’assicurazione contro la silicosi e l’asbestosi;
  • al Presidente dell’INAIL contro tutti gli altri provvedimenti.

I verbali, in ogni caso, contengono l’espressa indicazione dell’organo cui è possibile presentare ricorso nonché dei termini per l’impugnativa.

I ricorsi sono decisi entro 120 giorni in caso di ricorso alla Sede territoriale ed entro 180 giorni in caso di ricorso al Presidente dell’INAIL e la decisione è definitiva.

  1. Deve, infine, darsi atto di un’ultima forma particolare di ricorso amministrativo.

Quando l’INAIL accerta che il datore di lavoro non ha provveduto agli adempimenti di cui all’art. 12 DPR 1124/65 (denunce concernenti le lavorazioni contestuali all’inizio dei lavori e modificazioni dell’estensione e della natura del rischio già assicurato) emette diffida, cui il datore di lavoro deve ottemperare entro 10 giorni.

Se non ritiene di aderire alla indicata diffida, il datore di lavoro nello stesso termine di 10 giorni può proporre ricorso ex art. 16 DPR 1124/65 all’ITL competente per territorio; l’ITL lo decide entro 90 giorni (matura il silenzio-rigetto se non c’è decisione espressa).

Avverso il provvedimento dell’ITL (anche avverso il silenzio-rigetto) è ammesso ricorso al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali entro i successivi 15 giorni.

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