L’incentivo in questione è classificabile come “strutturale” in quanto non soggetto a limitazioni temporali o ad autorizzazioni europee. E’ stato introdotto nel nostro ordinamento a far dal 01/01/2013 per effetto dell’art. 4, comma da 8 a 11 della Legge 92/2012 ( Legge Fornero) ed è tuttora in vigore.
L’ambito di applicazione soggettivo riguarda le donne cosiddette “molto svantaggiate” e “svantaggiate”, termini infelici usati dal Legislatore per indicare le categorie di donne per le quali spetta l’incentivo e precisamente:
- donne di età non inferiore a 50 anni, disoccupate da oltre 12 mesi (art. 4, comma 8 L. 92/2012);
- donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, residenti in particolari aree geografiche svantaggiate (art. 4, comma 11 L. 92/2012);
- donne di qualsiasi età, che svolgono una professione o un’attività lavorativa in settori economici caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi (art. 4, comma 11 L. 92/2012);
- donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovunque residenti (art. 4, comma 11 L. 92/2012).
Quanto ai requisiti necessari per poter rientrare in una della quattro predette categorie soggettive, si rinvia alle prassi INPS e precisamente alla circolare n. 111 del 24/07/013 quanto alla categoria a) e alle successive circolari n. 32 del 22/02/2021 e n. 91 del 12/05/2025 quanto alle categorie b) c) e d) oltre che al Decreto Ministeriale n. 3217 del 30 dicembre 2024 che, per l’anno 2025, individua i settori e le professioni caratterizzati da un accentuato tasso di disparità uomo-donna e al Decreto Ministeriale del 17 ottobre 2017 che definisce i lavoratori svantaggiati e molto svantaggiati per le politiche attive del lavoro.
Possono accedere al beneficio in trattazione tutti i datori di lavoro privati, anche non imprenditori, ivi compresi i datori di lavoro del settore agricolo.
L’incentivo spetta per:
- le assunzioni a tempo indeterminato, per una durata massima di 18 mesi;
- le assunzioni a tempo determinato, comprese eventuali proroghe, per una durata massima di 12 mesi
- le trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto a termine agevolato, per una durata massima complessiva di 18 mesi
L’incentivo spetta anche in caso di part-time ed è altresì previsto per l’assunzione a scopo di somministrazione nonché per i rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro, ai sensi della Legge 142/2001.
La misura dell’incentivo consiste nella riduzione del 50 per cento dei contributi a carico del datore di lavoro, inclusi i premi INAIL.
Particolare attenzione va posta alle condizioni di spettanza dell’incentivo (regolarità contributiva; rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale; assenza di violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro, nonché di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; rispetto di altri obblighi di legge; applicazione dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione di cui all’art. 31 del D.Lgs n. 150/2015 – diritto di precedenza, obbligo preesistente, sospensioni dal lavoro, assetti proprietari sostanzialmente coincidenti, inoltro tardivo comunicazioni telematiche, ecc.).
L’incentivo spetta se l’assunzione, la proroga e la trasformazione realizzino un incremento netto del numero dei dipendenti del datore di lavoro interessato rispetto alla media dei dodici mesi precedenti; l’incentivo è comunque applicabile, qualora l’incremento non avvenga per:
- dimissioni volontarie del lavoratore;
- invalidità sopravvenuta o decesso del lavoratore;
- pensionamento per raggiunti limiti di età;
- riduzione volontaria dell’orario di lavoro;
- licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo.
Il datore di lavoro interessati all’incentivo in questione dovranno inoltrare un’apposita istanza on-line “92-2012” nell’apposita sezione “Telematizzazione” del “Cassetto previdenziale del contribuente” sul sito INPS.






