Il binomio lavoro e malattia rappresenta da sempre uno dei terreni più scivolosi del diritto del lavoro italiano. Esiste un confine sottile tra il diritto al riposo terapeutico e l’obbligo di fedeltà verso l’azienda. Una domanda sorge spesso spontanea: un lavoratore in malattia può essere licenziato se viene sorpreso a svolgere altre attività? La risposta non è binaria, ma risiede in un delicato equilibrio tra onere della prova e principio di proporzionalità.
Secondo i recenti orientamenti della Corte di Cassazione, se il datore di lavoro non riesce a dimostrare che la condotta del dipendente ha effettivamente pregiudicato la guarigione, il licenziamento può essere dichiarato illegittimo, pur con conseguenze diverse rispetto al passato.
1. Il dovere di correttezza durante la malattia
Nonostante il contratto di lavoro sia sospeso durante la malattia, non lo sono i doveri di correttezza e buona fede (artt. 1175 e 1375 c.c.). Il lavoratore ha l’obbligo di non tenere condotte che possano ritardare il rientro in servizio.
Tuttavia, essere “in malattia” non significa essere “agli arresti domiciliari”. La giurisprudenza ha chiarito che il dipendente può svolgere attività alternative (anche ludiche o presso terzi) a patto che queste siano compatibili con la patologia dichiarata. Ad esempio, una passeggiata all’aperto potrebbe essere sconsigliata per una polmonite, ma paradossalmente prescritta per uno stato depressivo o ansioso.
2. L’onere della prova: la responsabilità del datore di lavoro
Il punto di rottura nei contenziosi legali riguarda spesso la prova. La traccia giurisprudenziale più recente sottolinea un aspetto fondamentale:
Affinché il licenziamento sia considerato legittimo, il datore di lavoro deve provare che l’attività extra-lavorativa sia tale da far presumere l’inesistenza della malattia o sia potenzialmente idonea a pregiudicare la guarigione.
Se il datore di lavoro si limita a contestare l’attività in sé (es. “ti ho visto al centro commerciale”) senza dimostrare che tale azione ha aggravato la patologia o ne ha rallentato il decorso, il licenziamento poggia su basi fragili. In assenza di questa prova tecnica (spesso fornita tramite perizie mediche), il giudice può ritenere il provvedimento espulsivo eccessivo o privo di giustificazione.
3. Il licenziamento illegittimo ma senza reintegra
Qui entriamo nel cuore della riforma del mercato del lavoro e delle tutele crescenti. Se il giudice accerta che il licenziamento è illegittimo perché la condotta non era così grave da rompere il vincolo fiduciario (mancando la prova del danno alla salute), scatta una tutela che però spesso esclude la reintegrazione.
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Il vizio di proporzionalità: Il fatto sussiste (il lavoratore era davvero al bar o a fare shopping), ma non è tale da giustificare il licenziamento (non ha allungato la malattia).
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La tutela indennitaria: In questi casi, la legge prevede che il rapporto di lavoro resti risolto, ma il datore di lavoro sia condannato a pagare un’indennità risarcitoria.
Il lavoratore, dunque, “vince” la causa ottenendo un risarcimento economico, ma “perde” il posto di lavoro. La reintegrazione resta un’ipotesi residuale, legata quasi esclusivamente ai casi di insussistenza del fatto materiale o a licenziamenti discriminatori/ritorsivi.
4. Attività ludiche e illecito di “pericolo”
Un’interessante evoluzione del 2025 riguarda il cosiddetto illecito di pericolo. La Cassazione (Ord. 11154/2025) ha ribadito che il licenziamento può essere legittimo anche senza un aggravamento concreto, se l’attività svolta è intrinsecamente pericolosa per la specifica patologia.
Esempi pratici:
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Licenziamento Legittimo: Un operaio con infortunio alla mano sorpreso a giocare a tennis. Qui il rischio di pregiudicare il recupero è evidente e insito nell’azione.
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Licenziamento Illegittimo: Un impiegato in malattia per stress da burnout sorpreso a fare una gita in montagna. L’attività potrebbe addirittura essere considerata terapeutica.
Conclusioni
In sintesi, il datore di lavoro non può agire impulsivamente. Per licenziare legittimamente deve costruire un impianto probatorio solido che colleghi l’attività contestata al rischio di ritardata guarigione.
Dal canto suo, il lavoratore deve sapere che, anche se il licenziamento venisse annullato per difetto di prova sull’aggravamento, il rischio di non tornare più in quella scrivania è altissimo, ricevendo in cambio solo un ristoro economico. La prudenza, durante i giorni di certificato medico, resta la strategia migliore per tutelare la propria carriera.






