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Informa360 / Lavoro e previdenza / Assunzione Giovani Genitori

Assunzione Giovani Genitori

16 Marzo 2026
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L’assunzione di Giovani Genitori è stata resa possibile in prima battuta con la pubblicazione della Legge di Bilancio n. 247 del 24 dicembre 2007 (Art. 1, comma 72 e 73), successivamente modificata dalla Legge n. 191 del 23 dicembre 2009.
Quest’ultima ha predisposto l’istituzione presso il Dipartimento della Gioventù e della Presidenza del Consiglio dei Ministri di un fondo di sostegno volto all’occupazione e all’imprenditoria giovanile, formalizzato con la pubblicazione del Decreto n. 19 nel novembre 2010. Il Ministero della Gioventù ha stanziato 51 milioni di euro per incentivare l’occupazione di giovani genitori, ovvero giovani di età non superiore a 35 anni con figli minori. Il Decreto, inoltre, ha previsto la creazione di una Banca Dati contenente i nominativi dei giovani genitori. Tale raccolta di informazioni è finalizzata a consentire l’erogazione di un incentivo di 5.00 euro a favore delle imprese private che assumono persone iscritte in questa lista. A seguire dalla pubblicazione del Decreto Ministeriale, l’INPS con la Circolare n. 115/2011 e il Messaggio n. 20065/2011 ha dettato le istruzioni per rendere operativo la fruizione dell’incentivo a far data dal 2011. Preme rendere noto, tuttavia, che malgrado la norma sia in vigore, ad oggi non è percorribile per mancanza di nuovi finanziamenti.

I datori di lavoro che possono beneficiare di tale incentivo, questi sono rappresentati da tutte le imprese private, comprese le società cooperative e le imprese sociali, quest’ultime nella loro definizione ai sensi del D. Lgs. 24 marzo 2006, n. 155. È opportuno precisare che, affinché le società cooperative possano fruire di tale “bonus”, è necessario che i soci lavoratori abbiano un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, sia esso a tempo pieno o a tempo parziale. Il Ministro del Lavoro, con l’interpello del 20 maggio 2016 n. 16, è intervenuto fornendo una visione più ampia in merito all’inclusione dei datori di lavoro interessati. Infatti, ha chiarito che per “imprenditore” o “datore di lavoro” si deve intendere qualsiasi soggetto che svolge attività economica e che opera in un determinato mercato, a prescindere dalla forma giuridica assunta. Ciò implica che gli studi professionali possono beneficiare di tale incentivo.

Per quanto riguarda i datori di lavoro esclusi, questi sono rappresentati dagli enti pubblici economici e non, nonché da tutti quei datori di lavoro che non possono essere qualificati come imprenditori ai sensi del Codice Civile. Ancor più nello specifico è intervenuta l’INPS ponendo dei veri e propri limiti, stabilendo non solo che l’assunzione, per poter beneficiare dell’incentivo, non deve essere costituita da un obbligo di Legge (Legge n. 68/99) ma anche che il datore di lavoro non deve avere in atto sospensioni dal lavoro o riduzione di orario aziendale, ristrutturazione, riorganizzazione o riconversione industriale, a meno che l’assunzione del soggetto interessato non sia rivolta a inserire in azienda una nuova risorsa con una qualifica diversa rispetto ai lavoratori sospesi o con orario ridotto.

Un aspetto importante da sottolineare riguardano i licenziamenti precedenti e successivi. L’incentivo non è riconosciuto ai datori di lavoro che, nei sei mesi precedenti all’assunzione, hanno effettuato licenziamenti per giustificato motivo oggettivo o per riduzione del personale, salvo che l’assunzione non sia rivolta a inserire in azienda qualifiche diverse rispetto al personale licenziato.

Inoltre il lavoratore assunto non deve essere stato licenziato, nei sei mesi precedenti dall’assunzione, dalla medesima impresa o da un’impresa collegata o da altra impresa che abbia sostanzialmente un assetto proprietario coincidente con quello del nuovo datore di lavoro.

Non è invece prevista alcuna preclusione per i licenziamenti successivi.

La norma è rivolta a uomini e donne che hanno compiuto 16 anni di età e che non abbiano compiuto 36 anni (età non superiore a 35 anni, da intendersi fino al compimento del 36° anno di età) che risultano essere genitori legittimi di minori, naturali o adottivi, nonché gli affidatari.
Chi possiede tali requisiti può dunque iscriversi alla Banca Dati Giovani Genitori, anche se hanno già in essere uno dei seguenti contratti di lavoro: lavoro subordinato a tempo determinato, lavoro di somministrazione, lavoro intermittente.

Considerazione su cui porre attenzione è relativo al fatto che la domanda di iscrizione alla Banca Dati può essere presentate anche da un genitore cessato da uno dei rapporti sopra indicati. In questo caso è richiesto l’ulteriore requisito della registrazione dello stato di disoccupazione presso un Centro per l’Impiego (DID).

Riguardo alla tipologia contrattuale ammessa al beneficio, l’incentivo è rivolto alla stipulazione di assunzioni a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che a tempo parziale, nonché alla trasformazione di contratti a termine in contratti a tempo indeterminato. Risultano esclusi, quindi, i contratti di lavoro domestico, nonché i contratti di apprendistato.

L’oggetto dell’agevolazione consiste in un incentivo economico pari a 5.000 euro, erogato sotto forma di dote economica a favore del datore di lavoro per ogni soggetto assunto. La Legge consente a ogni datore di lavoro di assumere / trasformare fino ad un massimo di cinque giovani genitori, per un ammontare totale di “bonus” pari a 25.000 euro. Attualmente, sebbene si tratti di un incentivo strutturale, i fondi stanziati dal Dipartimento per le Politiche Giovanili sono terminati. Siamo quindi in attesa di una riprogrammazione del finanziamento stesso.

Ovviamente, per poter beneficiare dell’incentivo, vi sono delle condizioni che il datore di lavoro deve rispettare e possedere:

  • deve essere in possesso del documento che attesti la regolarità contributiva (DURC);
  • deve rispettare i contenuti della contrattazione collettiva nazionale, nonché quelli regionali, territoriali o aziendali (dove presenti) e le norme relative alla sicurezza sul lavoro;
  • va rispettato l’articolo 31 D. Lgs. 150/2015, (diritto di precedenza, ecc);
  • non è richiesto un incremento occupazionale né la preventiva e  subordinata autorizzazione da parte della Commissione Europea.

Per quanto riguarda la procedura operativa, il giovane genitore che intende rendersi disponibile per assunzioni a tempo indeterminato, deve iscriversi autonomamente presso la banca dati “giovani genitori”, compilabile sul sito del Dipartimento della Gioventù oppure tramite il portale dell’Inps, tramite il Servizio per i Cittadini. L’iscrizione alla Banca Dati Giovani Genitori prevede il rilascio di un Codice Identificativo Univoco al momento dell’iscrizione stessa. Tale codice identificativo è legato alla validità dell’iscrizione stessa: se il giovane genitore supera il limite di età anagrafica, viene automaticamente cancellato, così come nel caso in cui il minore raggiunga la maggiore età. Anche in caso di assunzione a tempo indeterminato del giovane genitore, l’iscrizione viene automaticamente cancellata.

Da parte del datore di lavoro, quest’ultimo, al momento dell’assunzione del giovane genitore iscritto alla banca dati, deve richiedere la preventiva autorizzazione per la fruizione dell’incentivo all’Istituto, tramite il cassetto previdenziale aziendale. L’istanza online deve essere presentata con tutti i dati identificativi del rapporto di lavoro. L’INPS effettua i controlli di competenza e, se tutto risulta conforme alla normativa vigente, attribuisce all’azienda un codice di autorizzazione 4M.

Per l’esposizione del flusso Uniemens, nell’elemento “Tipo Incentivo” va valorizzato il codice “GIOVE”, mentre nell’elemento “CodEnteFinanziatore” va inserito il valore “H00” (Stato).
Nell’elemento “ImportoCorrIncentivo” va indicato l’importo a conguaglio relativo al mese corrente. Si ricorda che l’incentivo si sostanzia in una dote economica di 5.000 euro, quindi l’importo mensile non potrà superare la retribuzione maturata nel singolo mese dal lavoratore.

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