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Informa360 / Lavoro e previdenza / Pensione di reversibilità spettante all’ex coniuge divorziato

Pensione di reversibilità spettante all’ex coniuge divorziato

6 Febbraio 2026
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Redazionedi Redazione
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Il tema della ripartizione della pensione di reversibilità tra ex coniuge divorziato e coniuge superstite è uno dei terreni più complessi e delicati del diritto di famiglia e previdenziale italiano. Spesso si cade nell’errore di pensare che tutto si risolva con una calcolatrice alla mano, dividendo gli anni di matrimonio. La realtà giuridica, guidata dall’Articolo 9, comma 3, della Legge n. 898 del 1970, è molto più sfaccettata.

IL QUADRO NORMATIVO E IL RUOLO DEL GIUDICE

La legge stabilisce che, in caso di decesso del lavoratore o del pensionato, se esiste un coniuge superstite e un ex coniuge titolare di assegno divorzile, il Tribunale deve determinare le quote spettanti a ciascuno.

Tuttavia, la giurisprudenza più recente (e consolidata) ha chiarito un punto fondamentale: il Giudice non è un ragioniere. La valutazione non può e non deve ridursi a un mero calcolo aritmetico basato sulla durata dei rispettivi matrimoni.

I CRITERI DI RIPARTIZIONE: NON SOLO DURATA

Sebbene la durata del rapporto matrimoniale rimanga il criterio primario, esso non è l’unico. La finalità dell’istituto è solidaristica: serve a compensare la perdita del sostegno economico che il defunto garantiva in vita.

Ecco gli elementi che il Giudice deve ponderare:

  1. La durata del matrimonio: È la base di partenza, ma va letta insieme ad altri fattori.
  2. L’entità dell’assegno divorzile: La quota di reversibilità deve tener conto di quanto l’ex coniuge riceveva per il proprio sostentamento.
  3. Le condizioni economiche delle parti: Si analizza lo stato di bisogno di entrambi gli aventi diritto (ex coniuge e coniuge superstite).
  4. Le convivenze prematrimoniali: Un elemento sempre più rilevante. La durata della convivenza precedente alle nozze può essere valutata per dare una visione corretta della stabilità del legame.

IL “MITO” DEL TETTO MASSIMO

Un punto cruciale riguarda il rapporto tra assegno divorzile e quota di pensione. Molti credono che la reversibilità non possa superare l’importo dell’assegno percepito in vita. Falso.

La quota di reversibilità:

  • Non deve necessariamente corrispondere all’importo dell’assegno.
  • Non ha nell’assegno un tetto massimo invalicabile.

L’obiettivo è garantire che l’attribuzione risponda alla finalità solidaristica. Il defunto contribuiva al benessere di entrambi i nuclei (quello passato e quello presente); la reversibilità deve riflettere questa responsabilità.

LA FINALITÀ SOLIDARISTICA E L’INTERPRETAZIONE COSTITUZIONALE

La Corte di Cassazione ha più volte ribadito che l’interpretazione della norma deve essere “costituzionalmente orientata”. Ciò significa che il diritto alla reversibilità non è un semplice “premio alla longevità del matrimonio”, ma un sostegno concreto per chi, con la morte dell’ex partner, vede venire meno un pilastro del proprio equilibrio economico.

Senza automatismi, il Giudice deve bilanciare le esigenze del coniuge superstite (che spesso ha condiviso l’ultima fase di vita, magari la più difficile, del defunto) con quelle dell’ex coniuge (che ha contribuito alla formazione del patrimonio e della posizione previdenziale del defunto negli anni precedenti).

IN CONCLUSIONE

La determinazione della quota di reversibilità è un processo di equità che richiede un’analisi approfondita della storia familiare e patrimoniale delle parti coinvolte. La legge protegge la dignità delle persone, assicurando che nessuno dei soggetti aventi diritto venga lasciato privo di un adeguato sostegno.

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