Il certificato EcoCert si configura come lo strumento tecnico-giuridico essenziale attraverso il quale l’ente previdenziale certifica unilateralmente la posizione assicurativa del lavoratore, consolidando un affidamento che la giurisprudenza di merito, come confermato dalla sentenza n. 53/2025 del 16/04/2025 del Tribunale di Vasto, ritiene meritevole di specifica tutela. Nel caso analizzato, il ricorrente aveva ottenuto nel maggio 2021 una certificazione ufficiale attestante 2132 settimane di contribuzione, ovvero 41 anni di anzianità assicurativa alla data del 28 febbraio 2021. Tale parametro, valutato alla luce della normativa di cui al D.L. n. 4/2019 che fissa per il pensionamento anticipato dei lavoratori con contribuzione al 31 dicembre 1995 la soglia di 42 anni e 10 mesi (pari a 2.227 settimane), proiettava la maturazione dei requisiti al dicembre 2022, con una decorrenza effettiva del trattamento pensionistico fissata all’aprile 2023 in ragione della cosiddetta finestra mobile. Sulla base di queste risultanze fornite dall’Istituto, il soggetto ha legittimamente percepito l’indennità NASpI per il periodo compreso tra l’aprile 2022 e il gennaio 2023. La controversia è insorta quando l’INPS, a seguito di un controllo successivo alla liquidazione della pensione anticipata, ha rilevato l’esistenza di un ulteriore anno di contribuzione relativo al 1991 (52 settimane) che non era stato inserito nel modello EcoCert iniziale a causa di anomalie nella trasmissione dei flussi contributivi da parte dell’azienda datrice di lavoro. Tale integrazione ha comportato l’anticipazione ex lege della maturazione dei requisiti pensionistici ad aprile 2022, configurando così un’ipotesi di decadenza dal trattamento di disoccupazione ai sensi dell’art. 11, lett. d), del D.Lgs. n. 22/2015. L’ente previdenziale ha dunque proceduto alla notifica di un provvedimento di indebito per la somma di 8.096,18 euro, sostenendo la natura oggettiva del recupero ai sensi dell’art. 2033 c.c. e l’irrilevanza dello stato soggettivo di buona fede del beneficiario, trattandosi di prestazione assistenziale esclusa dalla disciplina speciale di cui all’art. 52 della L. n. 88/1989. Tuttavia, il Giudice del Lavoro, richiamando i più recenti orientamenti della Corte Costituzionale e della Cassazione, ha stabilito che l’azione volta al recupero delle prestazioni indebite deve essere permeata dal canone di buona fede e dalla valutazione della specifica relazione tra solvens e accipiens. La sentenza evidenzia come l’errore nella certificazione della posizione assicurativa, sebbene originato da inadempienze del datore di lavoro estranee al controllo diretto dell’INPS, non possa comunque risolversi in un pregiudizio economico per il cittadino che ha riposto un affidamento incolpevole in un atto ufficiale dell’amministrazione. Il recupero forzoso operato mediante trattenute sui ratei pensionistici per un arco temporale di nove mesi è stato giudicato lesivo della tutela del legittimo affidamento presidiata dagli articoli 2 e 3 della Costituzione. Di conseguenza, il Tribunale ha dichiarato l’illegittimità del provvedimento di recupero, condannando l’INPS alla restituzione delle somme già decurtate dalla pensione del ricorrente, incrementate da interessi legali e rivalutazione monetaria dal momento delle singole ritenzioni fino al soddisfo effettivo.






