L’incentivo rivolto all’occupazione dei lavoratori che hanno superato i cinquant’anni di età trova il suo fondamento normativo nell’articolo 4, commi da 8 a 11, della Legge 28 giugno 2012, n. 92, conosciuta anche come Legge Fornero, una misura strutturale pensata per favorire il reinserimento di figure professionali potenzialmente fragili nel mercato del lavoro. Come approfondito dettagliatamente dalla Circolare INPS n. 111 del 24 luglio 2013, l’agevolazione è destinata ai datori di lavoro che assumono uomini o donne con almeno cinquant’anni di età, a patto che questi risultino disoccupati da oltre dodici mesi.
Il beneficio economico principale consiste in una riduzione del 50% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, una misura che si estende anche ai premi assicurativi dovuti all’INAIL. La durata di questo sgravio è strettamente correlata alla stabilità del rapporto di lavoro instaurato: nel caso di un contratto a tempo determinato, anche se finalizzato alla somministrazione, il beneficio è riconosciuto per un massimo di dodici mesi. Qualora invece il rapporto sia a tempo indeterminato, o un precedente contratto a termine venga trasformato a tempo indeterminato, l’agevolazione si protrae fino al raggiungimento del diciottesimo mese complessivo dalla data della prima assunzione.
L’applicazione di tale incentivo non prescinde tuttavia dal rispetto di rigide condizioni operative e di principio, volte a garantire che l’agevolazione sostenga una reale crescita dell’occupazione. In conformità con la normativa comunitaria, l’assunzione deve infatti determinare un incremento occupazionale netto, calcolato confrontando la media dei lavoratori occupati nei dodici mesi precedenti (espressa in Unità di Lavoro Annuo – U.L.A.) con il numero di dipendenti del periodo successivo. Oltre a questo requisito, il datore di lavoro deve essere in possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), non deve violare eventuali diritti di precedenza spettanti ad altri lavoratori licenziati o sospesi e deve rispettare le altre condizioni di spettanza meglio specificate nella citata Circolare INPS.
Le fonti specificano inoltre che lo sgravio non è concesso se il datore di lavoro ha in corso sospensioni dal lavoro per crisi o riorganizzazione aziendale presso l’unità produttiva interessata, a meno che non si tratti dell’assunzione di professionalità diverse da quelle sospese. Particolare attenzione viene data anche ai rapporti di somministrazione: in questi casi, la Circolare 111/2013 chiarisce che il limite dei dodici mesi per i contratti a termine è riferito al singolo utilizzatore, permettendo all’agenzia di somministrazione di godere del beneficio per periodi superiori se il lavoratore viene inviato presso utilizzatori differenti e non collegati tra loro a condizione però che il lavoratore, al momento di ogni assunzione, possieda lo stato di disoccupazione.
Infine, per rendere operativa l’agevolazione, le imprese sono tenute a trasmettere telematicamente all’INPS il modulo di istanza on-line denominato “92-2012”, disponibile sul sito dell’Istituto. Una volta che il sistema ha attribuito esito positivo e il codice di autorizzazione “2H” alla posizione aziendale, il datore di lavoro può procedere all’esposizione del lavoratore agevolato nelle denunce Uniemens utilizzando il codice “55” nell’elemento relativo al tipo di contribuzione. Questo sistema garantisce che l’incentivo sia correttamente monitorato e indirizzato a sostenere l’occupazione attiva degli over 50 in modo conforme ai principi di regolarità e trasparenza del mercato del lavoro.






