
Sentenza n. 118 del 21 luglio 2025 della Corte costituzionale in tema di indennità risarcitoria per licenziamenti illegittimi nelle piccole aziende
Con la Sentenza n. 118 del 21 luglio 2025, la Consulta ha dichiarato illegittimo l’art. 9, c.1 del D.lgs. 23/2015 (cd. tutele crescenti), che fissa in n. 6 mensilità il tetto massimo del risarcimento per licenziamenti illegittimi irrogati da datori di lavoro in ambito di tutela obbligatoria (aziende che occupano meno di 15 dipendenti in una singola unità produttiva o nel territorio dello stesso Comune o con meno di 60 dipendenti totali a livello nazionale): nello specifico, la Corte ha dichiarato incostituzionale il suddetto articolo 9, comma 1 limitatamente alle parole “e non può, in ogni caso, superare il limite delle sei mensilità”.
La Corte ha ritenuto che la previsione di un risarcimento così esiguo, fisso e insuperabile, che prescinde dalla gravità del vizio del licenziamento, impedisca da un lato al giudice la facoltà di individuare il risarcimento del danno sofferto dal lavoratore illegittimamente licenziato in base a criteri di personalizzazione, adeguatezza e congruità e, allo stesso tempo, preclude la funzione deterrente dell’indennità del risarcimento rispetto a comportamenti illeciti del datore di lavoro.
Per effetto di questa pronuncia, da oggi in poi i datori di lavoro con meno di 15 dipendenti non potranno più basarsi su una misura del risarcimento per licenziamento illegittimo fino ad un massimo di 6 mensilità.
La sentenza, che di sicuro avrà un impatto importante sulle decisioni dei giudici di merito (ma anche sulle trattative che si svolgono nelle sedi di conciliazione), non è peraltro giunta inaspettata, poiché già dal 2022 (Sentenza n. 183/2022) la Consulta aveva avvertito che l’indennità risarcitoria dovuta dalle piccole imprese che recedono illegittimamente dal contratto di lavoro era inadeguata.
Ciò anche sul presupposto che il mondo delle piccole imprese è molto cambiato nel corso del tempo: oggi, infatti, ci sono molte piccole imprese, considerate tali solo perché hanno un numero limitato di dipendenti (e magari diversi collaboratori o personale a partita IVA), che operano in campi innovativi (ricerca, informatica, gestione di sistemi) le quali, però, presentano fatturati e bilanci assai consistenti con disponibilità economiche molto maggiori rispetto, ad esempio, al piccolo artigiano o al piccolo commerciante.
Dopo la pronuncia del 2022, la Consulta aveva invitato il Legislatore ad intervenire in merito, ma nulla è stato fatto al riguardo.
E vediamo, dunque, su cosa è intervenuta la Corte costituzionale con la Sentenza n. 118/2025.
Il tutto è generato da un ricorso del Tribunale di Livorno, con cui veniva contestata la tutela risarcitoria dimezzata (da 3 a 18 mensilità) rispetto a quella prevista per le imprese con più di 15 dipendenti (da 6 a 36 mensilità); a parere del giudice remittente, tale previsione è palesemente in contrasto con i principi di ragionevolezza e di uguaglianza (più volte richiamati dalla stessa Corte) nonché con quelli di deterrenza nei confronti de datore di lavoro, il quale – se dimensionato in ambito di tutela obbligatoria – sapeva di poter rischiare esclusivamente fino ad un massimo di 6 mensilità come risarcimento per licenziamento illegittimo.
La Consulta, dopo aver richiamato nell’incipit della sentenza quali sono i datori di lavoro che possono essere condannati all’indennizzo risarcitorio in parola, sottolinea come sia particolarmente oneroso, per il lavoratore che ha perso il posto di lavoro per effetto di un recesso illegittimo, ricevere un’indennità risarcitoria che non tenga conto di altri elementi come il settore di attività, la sua anzianità di servizio, il comportamento e le condizioni delle parti: in estrema sintesi, la Corte afferma che le casistiche sono diverse e articolate ed è quindi necessario personalizzare l’indennità in relazione al reale danno subito dal lavoratore.
In tale direzione, la Corte ritiene coerente e non incostituzionale il dimezzamento dell’indennità per risarcimento da licenziamento illegittimo (da 3 a 18 mensilità), affermando che la forbice – seppur ridotta rispetto a quella prevista per le grandi aziende – è sufficiente per decidere sulla specificità di ogni singolo licenziamento, ma al tempo stesso considera il tetto massimo di 6 mensilità particolarmente incongruo.
Ritiene la Consulta che il tetto massimo di 6 mensilità determina una lesione dei parametri costituzionali di ragionevolezza ed uguaglianza, in quanto per un verso non consente al giudice di adeguare l’importo risarcitorio alla specificità di ogni singola vicenda (non tutti i licenziamenti, infatti, sono uguali per gravità del vizio) e, per altro verso, distingue le aziende contando soltanto il numero dei dipendenti (più o meno di 15).
Tale criterio, peraltro, continua la Corte, non è più attuale, se solo si pensa all’evoluzione tecnologica che c’è stata negli ultimi anni ed alla trasformazione dei processi produttivi, nei quali nascono e crescono aziende che fatturano milioni ed hanno un numero di lavoratori subordinati molto esiguo (e, in tal direzione, il fenomeno è destinato sicuramente a crescere con l’introduzione dell’Intelligenza Artificiale).
Ovviamente, la Corte costituzionale non può intervenire sulla misura delle indennità, poiché la materia è di esclusiva competenza del Legislatore: con la Sentenza 118/2025 rinnova, pertanto, l’invito al Parlamento – già fatto con la Sentenza n. 183/2022 – di introdurre disposizioni legislative che ridisegnino il regime previsto per i piccoli datori di lavoro (e non solo), in pratica di riscrivere la disciplina della materia, che negli ultimi anni è stata interessata da notevoli ed impattanti interventi giurisprudenziali..
Alla luce della Sentenza in commento, dunque, il giudice – chiamato a pronunciarsi sulla legittimità di un licenziamento intimato da azienda che opera in ambito di tutela obbligatoria – commisurerà l’indennità risarcitoria in base ai seguenti parametri:
- gravità del vizio di illegittimità del licenziamento;
- anzianità di servizio del lavoratore;
- numero dei dipendenti occupati (che non sarà più l’unico elemento da prendere in considerazione);
- dimensioni dell’attività economica;
- comportamento e condizioni delle parti.
In precedenza ho rilevato che la decisone della Consulta avrà sicuramente effetti diretti sulle decisioni dei giudici, ma anche sulle trattative che si svolgono nelle sedi di conciliazione (sindacale, ITL, commissioni di certificazione, negoziazione assistita): inevitabilmente, infatti, in tali circostanze, soprattutto laddove il licenziamento è palesemente illegittimo, il tetto delle 6 mensilità non sarà più rispettato, dovendosi attendere da sindacalisti o avvocati difensori dei lavoratori richieste molto più cospicue di somme risarcitorie.
Sentenza n. 241/2025 resa dal Tribunale della Spezia in funzione di Giudice del Lavoro in data 3.10.2025
Una prima applicazione pratica della Sentenza della Corte costituzionale n. 118/2025 la si individua nella Sentenza n. 241/2025 del 3.10.2025, resa dal Tribunale della Spezia in funzione di giudice del lavoro.
Tale pronuncia è stata emessa in una causa in cui una lavoratrice ha impugnato il licenziamento comminatole dal suo datore di lavoro, che occupava un numero di dipendenti inferiore a 15 unità, ritenendolo non conforme alla legge.
Nello specifico, la lavoratrice aveva eccepito in via principale la natura ritorsiva del recesso di cui trattasi e, in subordine, l’illegittimità dello stesso per non essere il medesimo supportato dal giustificato motivo oggettivo, che il datore aveva posto a suo fondamento.
Segnatamente, la questione oggetto della controversia traeva origine da dissapori in ambito familiare tra il marito della lavoratrice (socio della società) ed il di lui fratello (dunque, cognato della lavoratrice), anch’egli socio dell’azienda.
I dissapori si erano manifestati in un diverbio, che era sfociato in vie di fatto, tra i due fratelli a causa di una fattura passiva, per la quale ognuno accusava l’altro (la vicenda è sottoposta al vaglio del giudice penale): a tale evento, tuttavia, non faceva seguito alcuna conseguenza negativa sul rapporto di lavoro della lavoratrice in argomento.
Successivamente, però, una delle tre unità produttive da cui era costituita la società cessava l’attività a causa di un incendio, per effetto del quale la società concentrò tutto il personale negli altri due punti vendita rimasti ancora operativi; in virtù di tale situazione, si determinò un esubero di personale e la scelta delle persone da licenziare ricadde sulla lavoratrice di cui ci stiamo occupando, la quale impugnò il licenziamento per le ragioni sopra indicate (ritorsione/rappresaglia per i dissapori familiari e, in subordine, illegittimità per carenza del giustificato motivo oggettivo).
Il Giudice del lavoro, investito della questione, ha escluso la natura ritorsiva del recesso, atteso che non siamo in presenza di unicità del motivo (condizione indispensabile per qualificare il licenziamento come ritorsivo) e che non può individuarsi con certezza il nesso di causalità tra il licenziamento e i dissapori familiari; di contro, invece, ha ritenuto il giustificato motivo oggettivo posto a fondamento del licenziamento valida causa di recesso, in quanto – almeno “apparentemente” (come ha ritenuto la Cassazione) – il datore di lavoro ha fornito la prova di un’esigenza tecnico-produttiva che giustificava il recesso.
Tuttavia, nella scelta del lavoratore da licenziare, pur non applicandosi le previsioni dell’art. 5 della legge 223/91 (disposizioni che sono dettate per i licenziamenti collettivi e per l’individuazione dei lavoratori da licenziare nelle aziende in cui vige il regime di tutela reale), la giurisprudenza ha, nel corso del tempo, ritenuto compatibili tali criteri anche nelle imprese dove opera il regime di tutela obbligatoria, come quella che ha effettuato il licenziamento di cui stiamo discorrendo.
Un’applicazione puntuale di tali criteri, quindi, avrebbe portato all’individuazione di altra lavoratrice di altro punto vendita, segnatamente di quella che svolgeva mansioni fungibili con quelle della lavoratrice licenziata, che aveva minore anzianità di servizio e, per l’effetto, il recesso intimato è da ritenere illegittimo.
Traslando nel caso di specie quanto statuito dalla Corte costituzionale con la Sentenza n. 118/2025, la personalizzazione del risarcimento adeguato alla situazione può determinare un’indennità risarcitoria pari ad 8 mensilità, tenuto conto della apprezzabile anzianità di servizio della lavoratrice (5 anni), delle dimensioni dell’azienda (che ha occupato, negli anni, un numero di dipendenti oscillante tra 11 e 14), della specialità del caso dovuta ad ostilità del datore di lavoro nei confronti della lavoratrice, della natura del vizio del licenziamento (che ha determinato la scelta della licenzianda non osservando le regole di correttezza e buona fede).






