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Informa360 / Lavoro e previdenza / Novità Patente a Crediti

Novità Patente a Crediti

13 Febbraio 2026
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Avv. Antonio Sacconedi Avv. Antonio Saccone
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Come è noto, la legge 29 aprile 2024 n. 56, di conversione del D.L. 19/2024, introdusse a partire dal 1° ottobre 2024 la cd. patente a crediti, che tutte le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri mobili o temporanei sono tenuti ad avere, con esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale.

Dal 1° ottobre 2024, quindi, l’attività lavorativa nei cantieri è consentita esclusivamente a imprese e lavoratori autonomi in possesso della patente a crediti.

Fu dettata una specifica disciplina per la presentazione della domanda per ottenere il rilascio della suddetta patente e furono indicati i requisiti di cui dovevano essere in possesso i richiedenti.

Oltre a tutte le previsioni contenute nella norma e nei decreti attuativi successivi in tema di rilascio, revoca e sospensione della patente, il principale DM di riferimento (il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 132 del 18 settembre 2024) stabilì che il documento è dotato di un punteggio iniziale di 30 crediti, che possono essere incrementati fino alla soglia massima di 100 crediti, ma possono anche essere decurtati in virtù di provvedimenti sanzionatori emanati nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti delle imprese o nei confronti dei lavoratori autonomi.

I criteri considerati per l’incremento dei punti sono legati alla storicità dell’azienda (cioè, agli anni di anzianità aziendale) ed ai comportamenti virtuosi dei possessori di patente (assenza di provvedimenti sanzionatori, investimenti o attività di formazione in materia di sicurezza), mentre quelli che comportano le decurtazioni di punti sono riferibili a condotte irregolari o illecite degli stessi possessori di patente.

In questo quadro di riferimento, fu attribuito un certo disvalore – oltre che alle violazioni in materia di sicurezza sul lavoro (alle quali furono legate decurtazioni di una certa entità, da 2 a 5 punti, a seconda dell’irregolarità accertata) – anche all’accertamento di impiego di lavoratori in nero.

Segnatamente, fu previsto che per ogni lavoratore occupato in nero ai possessori di patente a crediti fosse decurtato 1 punto, cui si aggiungeva un ulteriore punto di decurtazione nel caso di impiego di lavoratore in nero clandestino o minore o percettore di reddito di cittadinanza.

Relativamente all’occupazione di lavoratori in nero, dunque, fu ritenuto che essa fosse una situazione meritevole di decurtazione di punti in misura tutto sommato limitata (1 punto per ogni lavoratore maggiorato di un altro punto se l’impiego irregolare riguardava un clandestino, un minore o un percettore di reddito di cittadinanza).

La decurtazione dei punti, inoltre, secondo lo schema suddetto, delineato dalla normativa e dal DM attuativo, fu operativa per condotte illecite poste in essere dopo il 1° ottobre 2024 e solo in presenza di provvedimenti definitivi (ordinanza ingiunzione o sentenze passate in giudicato), il che sta a significare che il solo accertamento ispettivo non era idoneo a determinare la decurtazione di punti dalla patente a crediti, ma era necessario che l’irregolarità dell’occupazione in nero fosse accertata in maniera definitiva e non più contestabile. 

Sulla materia, con la conversione del DL 159/2025 nella legge 29 dicembre 2025, n. 198 (il cd. Decreto Sicurezza), assistiamo ad un sensibile cambiamento in tale ambito. 

Infatti, in primo luogo il Decreto Sicurezza introduce un nuovo comma 7bis all’art. 27 del D.lgs. n. 81/2008, in virtù del quale – per le violazioni in materia di lavoro nero, la decurtazione dei crediti avviene a seguito della notificazione del verbale di accertamento emanato dai competenti organi di vigilanza.

Vale a dire che, a differenza di quanto previsto dal sistema di decurtazione disegnato dal DM 132/2024, che – abbiamo visto – stabiliva le decurtazioni di punti solo dopo l’emissione di provvedimenti definitivi (ordinanza ingiunzione o sentenza passata in giudicato), con le previsioni del Decreto Sicurezza la decurtazione di punti dalla patente a crediti interviene anche soltanto a seguito di notifica il verbale di accertamento ispettivo, che acquisisce quindi la valenza di accertamento definitivo.

Inoltre, per la violazione dell’impiego di lavoratori in nero, la nuova normativa prevede la decurtazione non più di 1 solo punto per ogni lavoratore, ma la aumenta a 5 punti per ogni lavoratore occupato in nero e conferma l’ulteriore decurtazione di 1 punto se il lavoratore occupato in nero è un clandestino o un minore o un percettor di RDC.

Tali modifiche sono operative per gli illeciti commessi a far data dal 1° gennaio 2026.

Pertanto, qualora dopo il 1° gennaio 2026 dovesse essere accertato l’impiego di lavoratori in nero intervenuto in data antecedente al 1° gennaio 2026, per il principio del tempus regit actum si applicherà la normativa previgente (1 punto per ogni lavoratore in nero).

Va, al riguardo, ricordato che un’impresa non può più operare nei cantieri se scende al di sotto di 15 crediti sulla patente.

Sul tema, l’INL ha emanato la nota n. 609 del 22.1.2026, con la quale ha dettato disposizioni per le proprie articolazioni periferiche, fornendo anche indicazioni sulle modalità di compilazione dei verbali ispettivi, dei verbali di prescrizione (emanati in caso di violazioni penali) e delle ordinanze ingiunzione, premurando gli uffici di segnalare nei provvedimenti emanati la circostanza e l’entità dei punti di decurtazione sulla patente. 

Da ultimo, va evidenziato che, mentre per le violazioni che comportano l’adozione di sole sanzioni amministrative, al fine dell’applicazione della decurtazione è sufficiente la notifica del verbale di accertamento (atto che, per sua natura, non sarebbe definitivo, che tuttavia il Decreto Sicurezza considera tale per la decurtazione dei punti sulla patente), per le violazioni che comportano sanzioni penali, a seguito di verbale di prescrizione non ottemperato), solo il provvedimento definitivo dell’A.G. penale potrà comportare la decurtazione dei crediti sulla patente.  

Infine, si segnala che la decurtazione materiale dei crediti sulla patente sarà effettuata dai cd. referenti PAC, ispettori tecnici presenti in ogni ITL.

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